Art. V
ProtocolloTitolo A

Art. V

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In vigore dal 23 mar 1958
Articolo V I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati soltanto dal certificato di nazionalità o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-v