Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 9

In vigore dal 11 apr 1958
Gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinti da quello dell'Ae.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, ai sensi del numero 5) dell', debbono dare la dimostrazione della disponibilità dei mezzi per la relativa attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-9

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