Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 7

In vigore dal 11 apr 1958
Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Ae.C.I., le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei debbono: 1) uniformare il loro ordinamento allo statuto-tipo di cui all'allegato A e alle eventuali successive modifiche; 2) avere almeno 50 soci effettivi, tra i quali almeno 10 soci piloti, secondo la definizione datane dallo statuto-tipo allegato A; 3) possedere mezzi sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica; 4) versare all'Ae.C.I. una quota una tantum di ammissione, nella misura fissata annualmente dal Consiglio federale di cui all'. Sulle richieste di riconoscimento della qualifica di Aero Club e di federazione all'Ae.C.I. delibera il Consiglio federale, il quale, sentita la competente Commissione consultiva tecnica permanente, può ammettere particolari deroghe al requisito previsto al numero 2) del comma precedente alle associazioni che abbiano per unico scopo l'esercizio del volo a vela e dell'aeromodellismo. Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta è ammesso ricorso all'assemblea di cui all', nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
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