Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 23

In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio federale è composto: 1) dal presidente dell'Ae.C.I., che lo presiede; 2) da due rappresentanti, del Ministero della difesa, da questo nominati, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e l'altro ufficiale o funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo; 3) da dodici consiglieri eletti dall'assemblea. Il Consiglio federale ha tre vice presidenti; uno è l'ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, rappresentante del Ministero della difesa; gli altri due sono eletti dal Consiglio stesso fra i dodici consiglieri di cui al numero 3) del comma precedente. Il presidente dell'Ae.C.I. può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, il presidente del Registro aeronautico italiano, il presidente della Commissione sportiva centrale e i presidenti delle Commissioni consultive tecniche permanenti di cui all' nonché altre persone esperte nelle materie da trattare. Il Consiglio federale dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere confermati o rieletti. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio, si procede alla nomina o elezione di nuovi membri. Questi durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere confermati o rieletti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo