Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo IV

Art. 26

In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente dell'Ae.C.I. è eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede alla elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e può essere rieletto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-26

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