Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 22
In vigore dal 11 apr 1958
Ciascun componente dell'assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. (o loro delegati), che dispongono del numero di voti risultante dalla seguente tabella, in relazione al punteggio che, sulla base della consistenza dei soci effettivi viene riconosciuto all'ente, attribuendo 4 punti per ogni socio aviatore e 1 punto per ogni socio ordinario:
1 voto fino a 100 punti
2 voti da 101 " 200 "
3 " " 201 " 300 "
4 " " 301 " 400 "
5 " " 401 " 500 "
6 " " 501 " 700 "
8 " " 701 " 1000 "
10 " oltre 1000 "
Salvo il disposto degli , le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In sessione straordinaria occorre anche la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli A.C. rappresentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-22