Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo III
Art. 24
In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea stessa.
In particolare il Consiglio federale:
1) sovrintende all'attività dell'ente e la dirige;
2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
3) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ae.C.I.;
4) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici;
5) delibera il regolamento del personale di cui all' della legge 29 maggio 1954, n. 340;
6) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento;
7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli A.C.;
8) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali per l'immatricolazione nel registro degli aeromobili e nel registro degli alianti libratori;
9) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Ae.C.I.;
10) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati;
11) nomina e revoca i componenti della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti nonché delle eventuali Commissioni consultive tecniche temporanee;
12) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Ae.C.I. alle riunioni della F.A.I. e ai congressi e alle manifestazioni cui l'Ae.C.I. ritiene di dover essere rappresentato;
13) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;
14) delibera, su proposta del presidente dell'Ae.C.I., in merito allo scioglimento degli organi direttivi degli A.C. e alla nomina di commissari straordinari per la durata di sei mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessità, dal presidente dell'Ae.C.I.;
15) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-24