Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo V

Art. 29

In vigore dal 11 apr 1958
Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione nonché quelle che gli siano affidate dall'assemblea e dal Consiglio federale; delibera in via di urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio federale menzionati ai numeri 12), 13) e 14) dell'; approva i bilanci preventivo e consuntivo degli A.C. Le deliberazioni adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-29

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