Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 11 apr 1958
La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Ae.C.I. e gli A.C. e gli enti aggregati è devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci d'onore dell'Ae.C.I. o effettivi degli A.C. o fra quelle persone che, per alta competenza e particolari doti, l'assemblea ritenga di chiamare alla carica.
Il giudizio del Collegio è definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-30