Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ae.C.I.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate da uno dei due vice presidenti eletti dal Consiglio federale.
Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione ai vice presidenti e può far eseguire da funzionari dell'Ae.C.I. ispezioni presso gli enti federati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-27