Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 8
In vigore dal 11 apr 1958
Gli A.C. sono tenuti a:
1) versare all'Ae.C.I. una quota annuale di federazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale;
2) inviare al Comitato esecutivo di cui all', per la approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro i mesi di novembre dell'anno precedente e di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono;
3) comunicare al Consiglio federale la situazione numerica dei soci al principio di ogni anno;
4) osservare le norme emanate dall'Ae.C.I. per il conseguimento degli scopi di cui all';
5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, per il coordinamento nel quadro della attività sportiva nazionale e per ottenerne la necessaria approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-8