Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 8

In vigore dal 11 apr 1958
Gli A.C. sono tenuti a: 1) versare all'Ae.C.I. una quota annuale di federazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale; 2) inviare al Comitato esecutivo di cui all', per la approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro i mesi di novembre dell'anno precedente e di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono; 3) comunicare al Consiglio federale la situazione numerica dei soci al principio di ogni anno; 4) osservare le norme emanate dall'Ae.C.I. per il conseguimento degli scopi di cui all'; 5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, per il coordinamento nel quadro della attività sportiva nazionale e per ottenerne la necessaria approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo