Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo IIICapo I

Art. 6

In vigore dal 11 apr 1958
Gli enti che possono far parte dell'Ae.C.I si dividono in: 1) enti federati, che comprendono le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei, che abbiano ottenuto, ai sensi dell', la qualifica di Aero Club (A. C.); 2) enti aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici e imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intende incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo