Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III›Capo I
Art. 6
In vigore dal 11 apr 1958
Gli enti che possono far parte dell'Ae.C.I si dividono in:
1) enti federati, che comprendono le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei, che abbiano ottenuto, ai sensi dell', la qualifica di Aero Club (A. C.);
2) enti aggregati che comprendono:
a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;
b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;
d) enti turistici e imprese alberghiere;
e) qualsiasi altro ente che intende incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-6