Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 11 apr 1958
Per il conseguimento degli scopi di cui all', l'Ae.C.I.:
1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili privati, la costituzione di aerocentri da turismo e sport e scuole civili di pilotaggio;
2) promuove e favorisce la costituzione di scuole di addestramento al volo;
3) promuove e favorisce la costituzione di scuole preparatorie per gli specialisti di aeronautica;
4) sovrintende allo sport aeronautico in generale, organizzando, dirigendo e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;
5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della F.A.I.;
6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile;
7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
8) gestisce servizi di esazione di diritti e altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri enti;
9) persegue ogni attività tendente a favorire il traffico turistico aereo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-4