Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 12

In vigore dal 11 apr 1958
L'ammissione degli enti aggregati è deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale. Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-12

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