Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 14

In vigore dal 11 apr 1958
La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dell'ente, per recesso, per revoca. La revoca è deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-14

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