Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 11 apr 1958
Su proposta del Consiglio federale, possono essere nominate soci d'onore dell'Ae.C.I. persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'Aeronautica in genere e l'Ae.C.I. in particolare.
I soci d'onore godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-15