Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo IV
Art. 15
23 / 68In vigore dal 11 apr 1958
Su proposta del Consiglio federale, possono essere nominate soci d'onore dell'Ae.C.I. persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'Aeronautica in genere e l'Ae.C.I. in particolare.
I soci d'onore godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-15