Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo III
Art. 12
17 / 68In vigore dal 11 apr 1958
L'ammissione degli enti aggregati è deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.
Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-12