Titolo XV
Art. 52
In vigore dal 24 nov 1967
Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo.
I due bilanci devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio centrale dei revisori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-52