Titolo XIII
Art. 50
In vigore dal 24 nov 1967
Il Collegio dei revisori della sezione provinciale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea provinciale.
I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria della sezione; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.
esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-50