Titolo XIII

Art. 50

In vigore dal 24 nov 1967
Il Collegio dei revisori della sezione provinciale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea provinciale. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria della sezione; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale. esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-50

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