Titolo XII

Art. 47

In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia stato richiesto dal Comitato esecutivo dell'Ente, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-47

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