Titolo XII

Art. 48

In vigore dal 24 nov 1967
Il Consiglio provinciale: a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e sulla variazione dei soci stessi; b) provvede ad una adeguata assistenza sociale; c) cura l'assistenza per il ricovero dei minori in attesa di assolvere l'obbligo scolastico; d) promuove la raccolta della beneficenza a favore dei sordomuti; e) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di rappresentanze comunali; f) provvede allo sviluppo dell'educazione fisicosportiva e dei circoli ricreativi dell'Ente; g) tutela in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi dell'udito e della favella; h) studia i problemi dei sordomuti della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione; i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea; l) nomina il cassiere che dovrà essere un istituto di credito al quale è affidata la custodia dei fondi e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni su mandati che devono portare la firma abbinata del presidente e del consigliere più anziano, o, in caso di assenza, o impedimento di quest'ultimo, del consigliere udente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-48

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