Titolo XII
Art. 48
48 / 56In vigore dal 24 nov 1967
Il Consiglio provinciale:
a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e sulla variazione dei soci stessi;
b) provvede ad una adeguata assistenza sociale;
c) cura l'assistenza per il ricovero dei minori in attesa di assolvere l'obbligo scolastico;
d) promuove la raccolta della beneficenza a favore dei sordomuti;
e) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di
rappresentanze comunali;
f) provvede allo sviluppo dell'educazione fisicosportiva e dei circoli ricreativi dell'Ente;
g) tutela in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi dell'udito e della favella;
h) studia i problemi dei sordomuti della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione;
i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea;
l) nomina il cassiere che dovrà essere un istituto di credito al quale è affidata la custodia dei fondi e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni su mandati che devono portare la firma abbinata del presidente e del consigliere più anziano, o, in caso di assenza, o impedimento di quest'ultimo, del consigliere udente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-48