Titolo XII
Art. 47
47 / 56In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia stato richiesto dal Comitato esecutivo dell'Ente, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-47