Titolo XV
Art. 55
In vigore dal 21 set 1957
Il Ministero dell'interno, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di disporre ispezioni negli uffici dell'Ente.
Salvo la facoltà del Ministero dell'interno di adottare i provvedimenti richiesti da urgente necessità, quando esistano ragioni di carattere a amministrativo o di ordine pubblico, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno ed affidata l'amministrazione ad un commissario straordinario.
Il commissario è tenuto, entro sei mesi dalla sua nomina, a convocare l'assemblea generale dei soci per la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-55