Titolo XVI
Art. 56
In vigore dal 21 set 1957
Per quanto non è disposto nella legge istitutiva e nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957.
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1957
Atti del
Governo, registro n. 107, foglio n. 135. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-56