Art. 52
Titolo XV

Art. 52

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In vigore dal 24 nov 1967
Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo. I due bilanci devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio centrale dei revisori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-52