Titolo VII

Art. 64

Formazione delle schede

In vigore dal 27 ago 1957
L'ufficio del personale trasmette al Consiglio di amministrazione, unitamente ai fascicoli, un elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato. Il Consiglio di amministrazione prende in esame i fascicoli personali degli impiegati da scrutinare e distribuisce i diversi titoli da ciascuno posseduti nelle categorie specificate ai sensi dell', elencandoli in schede distinte per ciascun impiegato. Nelle schede personali devono essere annotati gli elementi di giudizio risultanti dai rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio o al maggior periodo stabilito ai sensi dell', comma secondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-64

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