Capo II

Art. 59

Annullamento del decreto di concessione

In vigore dal 27 ago 1957
Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-59

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