Capo II

Art. 58

Dolo o colpa grave dell'impiegato

In vigore dal 27 ago 1957
Nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo