Capo II

Art. 57

Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica

In vigore dal 27 ago 1957
Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-57

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