Capo II

Art. 60

Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata

In vigore dal 27 ago 1957
Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-60

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