Titolo VII

Art. 62

Determinazione dei criteri

In vigore dal 27 ago 1957
Negli scrutini per merito comparativo, la determinazione dei criteri di massima viene fatta dal Consiglio d'amministrazione prima d'ogni altra operazione. Il Consiglio di amministrazione determina le diverse categorie di titoli da esaminare in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i relativi coefficienti di valutazione e può stabilire altresì il periodo di tempo, non inferiore di regola a cinque anni, al quale devono riferirsi alcune categorie di titoli. Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione non può essere fissato in misura inferiore alla metà del coefficiente complessivo massimo. Non possono essere considerati idonei quegli impiegati, i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-62

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