Titolo VII
Art. 67
Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche
In vigore dal 27 ago 1957
Agli effetti dell'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai fini della valutazione prevista dall' del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualità del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore è valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-67