Titolo VII

Art. 69

Formazione della graduatoria

In vigore dal 27 ago 1957
Esaurite le operazioni di comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la graduatoria dei promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito a ciascun impiegato. A parità di merito ha la precedenza l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa l'impiegato con maggiore anzianità di carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-69

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