Art. 69 · Formazione della graduatoria
Titolo VII

Art. 69

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Formazione della graduatoria

In vigore dal 27 ago 1957
Esaurite le operazioni di comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la graduatoria dei promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito a ciascun impiegato. A parità di merito ha la precedenza l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa l'impiegato con maggiore anzianità di carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-69