Titolo VII
Art. 68
Obbligo di motivazione per il Consiglio di amministrazione
In vigore dal 27 ago 1957
Qualora il Consiglio di amministrazione non ritenga di assegnare all'impiegato, per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, il coefficiente minimo di idoneità previsto dall'ultimo comma dell' nonostante che l'impiegato stesso abbia superato il coefficiente minimo d'idoneità per le qualità del servizio prestato, il giudizio deve essere motivato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-68