Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 25
In vigore dal 12 nov 1957
Ogni Commissione dispone di 75 punti, che ripartisce nella seduta preliminare tra le varie prove di esame. Il candidato che non raggiunga i sei decimi in ognuna delle prove scritte o grafiche non è ammesso alle prove pratiche e orali.
Il candidato ottiene l'abilitazione quando abbia conseguito in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti ad essa assegnati.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato riprovato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-25