Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 23
In vigore dal 12 nov 1957
Il presidente della Commissione esaminatrice, di intesa con quello della Commissione di vigilanza, dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.
Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.
In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente della Commissione esaminatrice o, in sua mancanza, quello della Commissione di vigilanza, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone urgentemente al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-23