Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo III

Art. 27

In vigore dal 12 nov 1957
I candidati ammessi alle prove orali sono chiamati a sostenerle a turno mediante lettera raccomandata, nella quale è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche. L'esame deve essere sostenuto davanti all'intera Commissione o sottocommissione. Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, le Commissioni comunicano ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, le votazioni conseguite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-27

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