Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 27
In vigore dal 12 nov 1957
I candidati ammessi alle prove orali sono chiamati a sostenerle a turno mediante lettera raccomandata, nella quale è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.
L'esame deve essere sostenuto davanti all'intera Commissione o sottocommissione.
Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, le Commissioni comunicano ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, le votazioni conseguite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-27