Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 12 nov 1957
Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo include con la minuta entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita.
Egli consegna la busta al presidente o ad uno dei membri della Commissione esaminatrice o di vigilanza. Il presidente o il commissario, accertato che la busta sia ben chiusa, vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione dell'ora della consegna.
Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne sono stati esclusi durante il suo svolgimento.
Il piego, debitamente sigillato e munito della firma del presidente sui lembi di chiusura, è dato in consegna al Provveditore agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-22