Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 18
In vigore dal 12 nov 1957
Il tema delle prove scritte o grafiche è unico per tutte le sedi d'esame.
Per gli esami che si svolgono in più sedi, almeno otto giorni prima delle prove, una o più Commissioni esaminatrici, sorteggiate fra quelle nominate per la stessa classe d'esame (comunque in numero non superiore a tre Commissioni) determinano il tema o i temi a scelta che costituiranno argomento della prova. Il Ministero li invia in busta chiusa e suggellata ai Provveditori agli studi delle sedi d'esame.
Nel giorno della prova, il Provveditore consegna la busta al presidente della Commissione esaminatrice, il quale, fatta constatare l'integrità della busta e dei suggelli, alla presenza dei candidati, estrae il tema o i temi e procede alla dettatura.
Per gli esami che si svolgono in unica sede, la scelta del tema vien fatta dalla Commissione di esame.
A tal fine, ogni commissario, la mattina del giorno stabilito per la prova, propone tre temi e la Commissione sceglie due dei temi proposti.
Ammessi i candidati nella sala di esame, è data lettura dei temi proposti ed è estratto a sorte il tema che è argomento della prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-18