Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 28
In vigore dal 12 nov 1957
Compiute le operazioni di esame, il presidente della Commissione dichiara, chiusa la sessione e consegna al Provveditore agli studi due elenchi, in ordine alfabetico, uno degli abilitati e l'altro dei non abilitati, con l'indicazione del luogo e data di nascita e dei voti da ciascuno riportati nelle singole prove, nonché del voto complessivo.
Il Provveditore dispone subito l'affissione all'albo del Provveditorato degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami, con la indicazione del voto complessivo a ciascuno assegnato.
Successivamente invia in copia al Ministero gli elenchi a lui consegnati dal presidente della Commissione.
Dà altresì comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università o istituti che hanno loro rilasciato le lauree o i diplomi, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-28