Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 30
In vigore dal 12 nov 1957
Sulla base degli elenchi pervenuti, il Ministero provvede alla compilazione dei diplomi di abilitazione, che, muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero, vengono consegnati agli interessati a cura dello stesso Ministero, il quale provvede altresì al rilascio dei certificati relativi.
Per il rilascio dei diplomi di abilitazione e dei certificati è dovuto il versamento da parte degli interessati della tassa a favore dell'Opera, dell'Università o dell'Istituto universitario, dove essi hanno conseguito il titolo accademico, nonché della tassa di bollo.
Non si rilasciano duplicati dei diplomi di abilitazione. In caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-30