Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo IV

Art. 33

In vigore dal 12 nov 1957
Ai fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche, restano ferme le disposizioni degli della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in applicazione dell'art. 40 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, riguardanti l'ammissione agli esami di abilitazione dei laureati in sacra teologia ed in altre discipline ecclesiastiche e dei laureati in diritto canonico ed in "utroque jure", nonché degli ecclesiastici e religiosi che, pur non essendo provvisti di laurea, avessero alla data del 19 gennaio 1942, insegnato lodevolmente per almeno cinque anni nelle scuole riconosciute, dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-33

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