Art. 25
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 12 nov 1957
Ogni Commissione dispone di 75 punti, che ripartisce nella seduta preliminare tra le varie prove di esame. Il candidato che non raggiunga i sei decimi in ognuna delle prove scritte o grafiche non è ammesso alle prove pratiche e orali. Il candidato ottiene l'abilitazione quando abbia conseguito in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti ad essa assegnati. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato riprovato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-25