Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo V
Art. 25
In vigore dal 26 gen 1957
I beni mobili ed immobili sono descritti in inventari analitici ed estimativi. I crediti, i diritti, i pesi e le obbligazioni sono annotati in un registro con richiamo ai titoli relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-25