Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo V

Art. 25

In vigore dal 26 gen 1957
I beni mobili ed immobili sono descritti in inventari analitici ed estimativi. I crediti, i diritti, i pesi e le obbligazioni sono annotati in un registro con richiamo ai titoli relativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-25

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