Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo V

Art. 22

In vigore dal 26 gen 1957
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo