Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo V
Art. 22
22 / 31In vigore dal 26 gen 1957
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-22