Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo VI

Art. 26

In vigore dal 26 gen 1957
I direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente sono prescelti tra i capitani e tenenti in servizio permanente della Guardia di finanza, previo nulla osta del Comandante generale del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-26

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